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22 dicembre 2021
12:04

Fondo Perduto Perequativo, la Commissione Europea ha autorizzato il Contributo previsto dal Decreto “Sostegni Bis”

prestazioni

Roma, 24 novembre 2021 - La Commissione Europea ha autorizzato il cosiddetto “Contributo a fondo perduto perequativo” previsto dal Decreto “Sostegni bis” ed il 16 novembre 2021 è stato firmato il Decreto attuativo con i chiarimenti che mancavano per avere il contributo. Di questo contributo avevamo già parlato nella nostra precedente newsletter del 21 maggio u.s., ma riteniamo opportuno evidenziare la condizioni indispensabili per ottenerlo:

• Aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;
• Aver presentato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
• Ricavi non superiori a € 10.000.000,00 nel periodo d’imposta 2019;
• peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019 in misura pari o superiore al 30%;

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento consultabile al link https://bit.ly/3nOr4Vf ha chiarito quali sono i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare l’ammontare dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.

Al risultato andranno sottratti gli eventuali importi dei contributi già incassati e previsti (Es. contributi previsti dal Decreto Ristori, Decreto Sostegni ecc…).
Se la partita IVA risulta inattiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis, non si potrà chiedere questo contributo.

Il contributo si determina applicando alla differenza tra il risultato economico 2020 e quello 2019, al netto di altri contributi a fondo perduto ricevuti dall’Agenzia delle Entrate durante la pandemia, la seguente percentuale:

• 30% per soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
• 20% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
• 15% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro;
• 10% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro;
• 5% per soggetti con ricavi e compensi superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro.

L’importo massimo del contributo a fondo perduto non può eccedere la somma di € 150.000,00.

Il contributo non è soggetto ad IRAP né a imposte sui redditi e non concorre al calcolo degli interessi passivi deducibili né alla determinazione totale dei ricavi dell’impresa. Il contributo va richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

#enasarco
Redazione: Fisascat Cisl
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