Esonero Contributivo Parziale, le indicazioni definitive dell'Inps. La domanda va presentata entro il 30 settembre 2021 accendendo al cassetto previdenziale

Roma, 16 settembre 2021 - L'Inps in data 6 agosto 2021 ha pubblicato la circolare 124 con le indicazioni definitive per ottenere líesonero parziale dei contributi previdenziali. La domanda va presentata entro il 30 settembre 2021 accedendo al proprio cassetto previdenziale INPS, attraverso il quale potrete verificare líaccoglimento della domanda e l'importo massimo accordato.
Il limite massimo di esonero richiedibile, infatti, è di € 3.000,00 ma la somma effettivamente spettante verrà rideterminata sulla base delle richieste pervenute e del limite di spesa previsto dall'Inps per questo contributo.
L'esonero può essere richiesto esclusivamente per i contributi di competenza dellíanno 2021 e che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021 (rate di maggio, agosto e novembre dell'anno 2021).
Gli Agenti di Commercio che possiedono i requisiti per l'esonero avranno due possibilità:
- potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente alla pubblicazione della circolare, fermo restando che, in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili previste;
- la contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere richiesta a compensazione o a rimborso con domanda da presentare all'INPS entro il 31 dicembre 2021, in relazione all'importo dell'agevolazione effettivamente spettante.
Requisiti per ottenere l'esonero contributivo:
1) Avere una posizione attiva alla data del 31 dicembre 2020 e risultare iscritti alla gestione previdenziale per la quale è chiesto l'esonero alla data del 1 gennaio 2021. Sono di conseguenza esclusi i soggetti che abbiano avviato l'attività dal 1 gennaio 2021 compreso;
2) avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
3) avere percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dallíattività che comporta l'iscrizione alla Gestione non superiore a € 50.000 (reperibile nel quadro RR);
4) risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
5) non essere titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.
I requisiti ai punti 1 e 2 non si applicano a coloro che hanno avviato l'attività nel 2020. A livello pensionistico, non ci sarà alcun problema perchè se verserete la contribuzione non oggetto di esonero, vi verrà accreditata anche la contribuzione oggetto dell'esonero.
Per maggiori informazioni, andate al seguente link: https://bit.ly/3jywaCM
